#TariffaUnica nel 2026 ? No… grazie !

…meglio l’attuazione degli artt. 132‑ter e 145‑bis del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209); completamento del Regolamento IVASS n. 37/2018 e del decreto interministeriale MIT–MiMIT sui dispositivi elettronici di bordo (“scatola nera”); mancata approvazione della proposta di legge A.C. 780/2019; effetti sulle tariffe R.C.A. nelle province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento e linee d’azione istituzionale per la Regione Campania.

I. Premessa e sintesi esecutiva

Con la presente memoria si sottopone all’attenzione del lettore una ricostruzione tecnico‑giuridica organica della disciplina vigente in materia di premi R.C.A. e dei relativi meccanismi di riequilibrio territoriale, al duplice fine di orientare l’azione politica e di prevenire l’adesione a soluzioni suggestive ma giuridicamente insostenibili.

Si rappresenta, sin d’ora e con fermezza, che la questione non attiene ad un mero profilo di opportunità, bensì ad un nodo di legittimità eurounitaria e di equità territoriale, rispetto al quale l’inerzia amministrativa dello Stato produce, ogni giorno che passa, un pregiudizio concreto e quantificabile a carico degli assicurati campani.

Il settore della R.C.A. incide in modo determinante sulla mobilità, sull’inclusione sociale e sulla competitività economica dei territori; le province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento sopportano da anni premi mediamente più elevati della media nazionale, in ragione di livelli di sinistrosità, frode assicurativa e contenzioso superiori alla norma. A fronte di tale divario, la posizione che qui si sostiene si compendia nei cinque punti che seguono.

  1. Inammissibilità della “tariffa unica” e relativo errore strategico. Qualsiasi ipotesi di “tariffa unica nazionale” R.C.A., uguale per tutte le province e indipendente dal rischio effettivo, è incompatibile con il diritto dell’Unione e con il principio di libertà tariffaria sin dalla sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2009, causa C‑518/06; essa va dunque esclusa in radice. Chi oggi la promette pubblicamente assume un impegno giuridicamente irrealizzabile da oltre quindici anni, destinato a tradursi in un grave costo politico non appena l’impossibilità diverrà evidente (cfr. Parte III.3).
  2. Il riequilibrio è già diritto vigente. La legge 124/2017 (artt. 132‑bis e 132‑ter CAP) e il Regolamento IVASS n. 37/2018 prevedono già sconti obbligatori “base” e uno sconto aggiuntivo territoriale a favore degli assicurati virtuosi residenti nelle province a maggiore sinistrosità, fra cui espressamente quelle campane.
  3. Manca soltanto l’attuazione tecnica. Il sistema resta paralizzato per la mancata adozione del decreto interministeriale MIT–MiMIT sulla “scatola nera” e per la conseguente inattuazione dell’art. 145‑bis CAP, come certificato dall’audizione IVASS del 2019 e dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13725/2024.
  4. La via legislativa rigida è già fallita. Il tentativo parlamentare A.C. 780 (XVIII legislatura, 2019), volto a definire per legge i premi R.C.A., non è stato approvato, scontando seri rilievi di incompatibilità eurounitaria: la sua parabola dimostra l’impraticabilità di soluzioni normative “rigide” sulla determinazione delle tariffe.
  5. Bastano poche modifiche ministeriali. È sufficiente il completamento di alcuni atti amministrativi di rango sub‑legislativo — non già modifiche alle leggi — per ridisegnare la distribuzione territoriale del rischio R.C.A. senza incidere sul “fabbisogno” assicurativo complessivo e senza alcuna riforma della legislazione primaria.

Su tali premesse, si invita ogni lettore qualificato a fare propria la strategia delineata nella Parte VIII, fondata non su nuove riforme conflittuali con il diritto UE, bensì sull’esigibilità immediata di atti già dovuti.

II. Legittimazione e interesse istituzionale della Regione Campania

L’assicurazione R.C.A. è condizione di legalità della circolazione e, ad un tempo, fattore di inclusione sociale ed economica: un premio strutturalmente più elevato in ragione del mero luogo di residenza si traduce in un onere regressivo, che grava in misura sproporzionata sulle fasce più deboli e sulle imprese dei territori interessati, comprimendone mobilità e competitività. La Regione Campania ha pertanto un interesse diretto, attuale e qualificato a che il differenziale tariffario gravante sulle province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento sia ricondotto, con gli strumenti già previsti dall’ordinamento, verso la media nazionale.

Tale interesse non si esaurisce in una rivendicazione politica: esso trova fondamento nelle competenze regionali in materia di sviluppo economico, tutela del consumatore e coesione territoriale, ed è esercitabile attraverso sedi istituzionali precise. La Regione può e deve, in particolare: (i) sollecitare formalmente il Governo e i Ministeri competenti, anche per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; (ii) depositare un contributo istituzionale nei procedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’IVASS; (iii) adottare atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta che impegnino l’Amministrazione ad un’azione costante in tali sedi. Il presente documento muove dal presupposto, che si ritiene incontrovertibile, secondo cui ad una posizione giuridica di vantaggio già riconosciuta dalla legge deve corrispondere un’azione istituzionale ferma volta a renderla effettiva.

III. L’inammissibilità giuridica della c.d. “tariffa unica” nel diritto dell’Unione

III.1 La libertà tariffaria come principio del diritto eurounitario

Con sentenza 28 aprile 2009, causa C‑518/06, Commissione c. Repubblica italiana, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che, nel settore dell’assicurazione danni — ivi inclusa l’assicurazione R.C.A. obbligatoria — vige un principio di libertà tariffaria delle imprese, oggi riconducibile alla direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile auto e, sotto il profilo dei controlli, alla disciplina sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi. I sistemi nazionali di blocco o di congelamento delle tariffe R.C.A., ove non inseriti in un regime generale di controllo dei prezzi esteso all’intera economia, violano gli artt. 43 e 49 del Trattato CE (oggi 49 e 56 TFUE) e la normativa europea di settore. La Corte ha così censurato il blocco amministrativo dei premi R.C.A. introdotto in Italia, qualificandolo come indebita compressione della libertà tariffaria e della concorrenza tra imprese, anche di altri Stati membri. Si tratta, è bene rimarcarlo, di un principio consolidato da oltre quindici anni: l’impraticabilità di un blocco o di una uniformazione tariffaria settoriale non è un’opinione politica contingente, ma un dato di diritto vivente fermo sin dal 2009, che nessun legislatore o regolatore nazionale può unilateralmente superare.

III.2 La “tariffa unica” come prezzo amministrato vietato

Una “tariffa unica” R.C.A., identica per tutte le province e svincolata dai rischi effettivi (sinistrosità, frodi, costo medio dei sinistri), si risolverebbe in un prezzo amministrato, non più liberamente determinato dalle imprese in funzione del rischio assunto, e in un intervento settoriale sul solo ramo R.C.A., privo di qualsiasi giustificazione quale sistema generale di controllo dei prezzi. Una simile misura ricadrebbe, pressoché per definizione, nella fattispecie già censurata dalla Corte in C‑518/06, esponendo lo Stato italiano ad una probabile nuova procedura di infrazione e ad una verosimile condanna, con le connesse ricadute politiche e finanziarie. 

Deve pertanto escludersi in radice, e senza ulteriori esitazioni, qualunque ipotesi di “tariffa unica nazionale”: essa non costituisce una soluzione, ma un ulteriore problema, idoneo a vanificare anche i risultati già conseguibili a legislazione vigente.

III.3 L’errore strategico della “tariffa unica” e la sua ricaduta politica

Sul piano dell’azione politica, si registra il progressivo coagularsi di consensi attorno a una proposta, di matrice regionale, imperniata sulla “tariffa unica”. Si deve segnalare, con la franchezza che il ruolo impone, che tale impostazione costituisce un errore strategico di rilievo, e ciò non per ragioni di opportunità, ma per una ragione dirimente: l’obiettivo promesso è giuridicamente precluso sin dal 2009. La “tariffa unica” non incontra una resistenza politica contingente, superabile con il consenso o con il negoziato, bensì un principio stabile del diritto dell’Unione e una pronuncia della Corte di giustizia (causa C‑518/06) che né il legislatore né il regolatore nazionale possono unilateralmente travolgere.

Promettere la tariffa unica significa, dunque, promettere ciò che l’ordinamento non è in grado di concedere.

Da ciò discende un’avvertenza che si ritiene doveroso esplicitare. Non appena l’impossibilità giuridica diverrà manifesta — ed essa lo diverrà, inevitabilmente, alla prima verifica tecnica e di legittimità (in sede di redazione normativa, nei pareri dell’IVASS e del Consiglio di Stato, ovvero a fronte di un rilievo di infrazione in sede europea) — il divario tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente realizzabile ricadrà, in termini di credibilità e di consenso, su quanti vi avranno aderito. 

È, all’opposto, interesse politico oltre che istituzionale anticipare sin d’ora tale esito, riposizionando l’azione sull’unico percorso al tempo stesso lecito ed efficace: il completamento dei decreti attuativi e la piena applicazione dell’art. 132‑ter e del Regolamento IVASS 37/2018. 

Tale percorso consente di perseguire il medesimo fine politico — la riduzione del divario tariffario campano — con strumenti immediatamente esigibili, compatibili con il diritto europeo e produttivi di benefici tangibili, trasformando uno slogan destinato al fallimento in un risultato concretamente rivendicabile. La scelta, in definitiva, non è tra ambizione e rinuncia, ma tra una promessa irrealizzabile e un risultato conseguibile.

IV. Il riequilibrio territoriale come diritto già vigente: legge 124/2017, art. 132‑ter CAP e Regolamento IVASS 37/2018

IV.1 La legge annuale per il mercato e la concorrenza

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha modificato il Codice delle assicurazioni private, introducendo — tra l’altro — gli articoli 132‑bis e 132‑ter e rafforzando il contratto base e il preventivatore pubblico. La ratio della riforma è duplice: accrescere concorrenza e trasparenza nel settore R.C.A. e ridurre i divari territoriali di premio, premiando gli assicurati virtuosi delle province ad alto rischio. Il legislatore ha dunque già compiuto, in sede primaria, la scelta di politica del diritto che oggi taluni vorrebbero — erroneamente — affidare ad una “tariffa unica”: il riequilibrio esiste, ed esiste nel rispetto del diritto UE.

IV.2 L’art. 132‑ter CAP: sconto obbligatorio “base” e sconto aggiuntivo territoriale

L’art. 132‑ter CAP stabilisce che, in presenza di almeno una tra ispezione preventiva del veicolo, installazione di “scatola nera” o di meccanismi equivalenti e installazione di sistemi di blocco dell’avviamento in caso di tasso alcolemico illegale, le imprese debbano applicare uno sconto obbligatorio “base”, significativo rispetto al premio altrimenti praticato. La medesima norma demanda all’IVASS l’individuazione, sulla base dei propri dati e di indagini statistiche, delle province a maggiore tasso di sinistrosità e premio medio più elevato e, con regolamento, la definizione dei criteri per uno sconto aggiuntivo a favore degli assicurati virtuosi ivi residenti che installino la scatola nera, al fine di ridurre progressivamente i differenziali di premio rispetto alla media nazionale.

IV.3 Il Regolamento IVASS n. 37/2018 e l’Allegato 1

Il Regolamento IVASS n. 37/2018 ha dato attuazione a tali disposizioni, ancorando l’entità dello sconto base alla riduzione del premio puro osservata nei portafogli dotati di dispositivi antifrode e commisurando lo sconto aggiuntivo territoriale alla differenza percentuale media tra il premio puro delle province “critiche” e quello medio delle altre province. L’Allegato 1 al medesimo Regolamento include, tra le province a maggiore tasso di sinistrosità, espressamente Napoli, Caserta, Salerno e Benevento, mentre Avellino non vi rientra. Ne discende che un assicurato virtuoso residente nelle predette province campane e dotato di scatola nera ha già titolo, sul piano normativo, sia allo sconto base sia allo sconto aggiuntivo territoriale: un meccanismo che integra, nei fatti, una “tariffa più equa” per la Campania, costruita nel pieno rispetto della libertà tariffaria e dei principi europei.

V. L’anello mancante: la mancata adozione del decreto tecnico MIT–MiMIT sulla “scatola nera” (art. 145‑bis CAP)

V.1 La scatola nera come presupposto tecnico‑probatorio

Il pieno funzionamento del sistema di sconti e dello speciale valore probatorio della scatola nera (art. 145‑bis CAP) è condizionato all’adozione di decreti interministeriali — di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già con il Ministero dello Sviluppo economico, oggi MiMIT — che definiscano i requisiti funzionali minimi dei dispositivi, le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati a fini tariffari e probatori e i criteri di interoperabilità e portabilità tra imprese. Tali decreti, previsti già dal d.l. n. 1/2012 e richiamati dalla legge 124/2017, avrebbero dovuto essere emanati in tempi definiti, ma non hanno trovato né completamento né piena operatività.

V.2 L’inattuazione certificata: l’audizione IVASS 2019 e la Cassazione (ord. n. 13725/2024)

In sede di audizione del 2019 sui divari territoriali, l’IVASS ha espressamente evidenziato che erano “attesi i decreti Mise–Mit in tema di interoperabilità e portabilità della black box”, sottolineando che la mancanza di tali atti ostacola il pieno dispiegarsi degli effetti della riforma concorrenziale, specialmente nelle province a premio elevato. A distanza di anni, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 13725/2024, ha preso atto che l’art. 145‑bis CAP è rimasto sostanzialmente privo di attuazione proprio perché i decreti tecnici previsti dall’art. 132‑ter non sono stati emanati; di conseguenza, i dati raccolti dai dispositivi non possono oggi valere come prova legale automatica, ma soltanto come elementi da valutare caso per caso.

Il quadro è quindi inequivoco: l’architettura del riequilibrio esiste sulla carta, ma resta inerte per la mancanza di un solo atto amministrativo. È questa, e non altra, la vera causa della persistenza dei divari a danno delle province campane.

VI. La lezione della proposta A.C. 780 (2019): il fallimento della via legislativa rigida

VI.1 Contenuto e finalità della proposta

Nel 2019, nel corso della XVIII legislatura, è stata presentata alla Camera la proposta di legge A.C. 780 (“Definizione dei premi relativi all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore”), volta ad intervenire in modo più radicale sulla determinazione dei premi R.C.A.. La proposta prevedeva, in sintesi, l’introduzione di un “premio base” nazionale per gli assicurati senza sinistri recenti, pari al premio medio delle tre province meno care, con incremento fino ad un massimo del 20 per cento in funzione della sinistrosità provinciale, nonché un abbattimento immediato dei differenziali territoriali, prescindendo in parte dai parametri oggettivi di rischio. Significativamente, uno degli intenti dichiarati era ridurre la dipendenza del Parlamento dagli atti ministeriali connessi alla scatola nera, codificando in legge criteri rigidi di definizione dei premi e attenuando così il ruolo dei decreti MIT–MiMIT.

VI.2 I rilievi dell’IVASS e il rischio di conflitto eurounitario

La memoria IVASS sul disegno di legge ha sollevato rilievi netti: la fissazione di un “premio base” uguale per tutte le imprese, ancorato alla media delle tre province meno care maggiorata fino al 20 per cento, rischiava di tradursi in una tariffa amministrata incompatibile con il principio di libertà tariffaria e con i principi concorrenziali europei; inoltre, la proposta non teneva adeguatamente conto delle differenze soggettive ed oggettive che legittimano i differenziali di premio, esponendo il sistema a probabili impugnative nelle sedi comunitarie. In altri termini, il tentativo di risolvere per via legislativa la questione dei divari territoriali, bypassando i decreti tecnici, rischiava di riproporre — in altra forma — il medesimo vizio già censurato dalla Corte di giustizia in C‑518/06.

VI.3 Il mancato sbocco e la responsabilità politica dell’inerzia

Il disegno di legge A.C. 780 non è stato approvato né convertito in legge: l’iter si è arrestato, come attestano i dossier parlamentari e le memorie IVASS, in un contesto segnato da posizioni divergenti all’interno della maggioranza e da una sostanziale paralisi sulle riforme tariffarie più incisive. Il dibattito sulla R.C.A. e sulle scatole nere è rimasto schiacciato tra il timore di incompatibilità europea, le resistenze politiche ad assumersi la responsabilità di una riforma percepita come “presa di posizione” nei confronti di parte del mercato assicurativo e una scelta di fatto di non procedere, preferendo non modulare ulteriormente la legislazione primaria e rinviando agli atti ministeriali tecnici la soluzione dei problemi.

Si deve qui osservare, con la dovuta franchezza istituzionale, che in quella vicenda l’inerzia è stata preferita all’assunzione di responsabilità: il Parlamento ha già previsto strumenti di riequilibrio (art. 132‑ter), ha valutato e non approvato una riforma radicale (A.C. 780), ma non ha preteso la piena attuazione dei decreti MIT–MiMIT, lasciando i territori — e segnatamente la Campania — nell’attuale situazione di incompletezza normativa. La lezione che se ne trae è univoca e va enunciata senza ambiguità: la leva corretta non è una nuova legge “rigida”, esposta a censura eurounitaria, bensì il completamento amministrativo di ciò che la legge ha già disposto.

VII. Poche modifiche ministeriali, grandi effetti territoriali: redistribuzione del rischio senza incisione sul fabbisogno assicurativo

VII.1 Interventi tecnici, non legislativi

Dalla vicenda A.C. 780 discende un corollario operativo di portata decisiva: il quadro normativo primario vigente — Codice delle assicurazioni private e legge 124/2017 — è già di per sé idoneo a consentire una redistribuzione più equa del costo del rischio, a condizione che i decreti tecnici vengano emanati e che il Regolamento IVASS 37/2018 divenga pienamente operativo. Sono dunque sufficienti “poche piccole modifiche ministeriali” — di rango regolamentare e amministrativo, e non già modifiche alle leggi — e segnatamente:

  • il completamento del decreto MIT–MiMIT che definisce i requisiti funzionali minimi delle scatole nere e la loro interoperabilità e portabilità;
  • il coordinamento di tale decreto con l’IVASS e con il Garante per la protezione dei dati personali, a garanzia del corretto uso dei dati, della riservatezza e della solidità probatoria;
  • il vincolo, chiaro ed espresso, della misurazione degli sconti base e aggiuntivi ai parametri oggettivi già indicati dall’art. 132‑ter e dal Regolamento 37, così da precludere interpretazioni dilatorie.

Si tratta, in tutti i casi, di atti che si collocano entro la delega già conferita dal legislatore: non richiedono passaggi parlamentari, non implicano alcuna riscrittura del Codice e non presentano i profili di incompatibilità eurounitaria che affliggerebbero tanto una “tariffa unica” quanto una riforma sul modello dell’A.C. 780. È questa la cifra politica e giuridica dell’operazione: massima sobrietà formale, massima efficacia sostanziale.

VII.2 Distribuzione territoriale del rischio, non riduzione del fabbisogno assicurativo

Occorre, sul punto, la massima chiarezza concettuale, anche per disinnescare in anticipo le consuete obiezioni di sostenibilità. L’adozione di tali atti non riduce il fabbisogno assicurativo complessivo — le imprese continueranno a coprire i sinistri secondo la propria capacità tecnica e patrimoniale, e nulla muta quanto a riserve e a requisiti di solvibilità — ma incide esclusivamente sulla distribuzione territoriale e soggettiva del costo. Il punto merita di essere enunciato con nettezza: non si “taglia” il fabbisogno, se ne redistribuisce l’onere.

Tre sono i meccanismi attraverso cui ciò avviene. In primo luogo, una scatola nera normativamente definita, interoperabile e portabile consente di attribuire con maggiore precisione la responsabilità dei sinistri, riducendo frodi e contenzioso. In secondo luogo, il sistema di sconti base e aggiuntivi, correttamente applicato, trasferisce benefici economici verso gli assicurati virtuosi residenti nelle province “care” — Napoli, Caserta, Salerno e Benevento — avvicinandone i premi alla media nazionale. In terzo luogo, i carichi tariffari legati a comportamenti sistematicamente rischiosi o fraudolenti vengono isolati e resi più trasparenti, senza che i cittadini prudenti debbano sostenerne una quota sproporzionata per il solo luogo di residenza.

In sintesi: l’intervento ministeriale non incide sul fabbisogno assicurativo complessivo, ma ne redistribuisce l’onere in modo più equo, nel solco del diritto europeo e della legislazione già approvata dal Parlamento italiano. Giova sottolineare, con la dovuta franchezza, che un atto formalmente minore — un decreto attuativo, privo di qualsiasi incidenza sulla legislazione primaria — è nondimeno in grado di ridisegnare in misura sensibile la mappa territoriale del rischio e del costo R.C.A., proprio perché le posizioni sostanziali di vantaggio sono già riconosciute dalla legge e attendono unicamente l’innesco tecnico. È precisamente questa caratteristica a porre la misura al riparo dalle obiezioni ordinarie: non potendosi predicare alcuna lesione del fabbisogno e della sostenibilità tecnica, né alcun contrasto con il diritto UE, né alcun conflitto parlamentare, l’intervento si presenta come l’unico realisticamente percorribile e, ad un tempo, giuridicamente inattaccabile.

VIII. Indicazioni operative e richieste formali all’azione politica regionale

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la Regione Campania possa e debba, legittimamente e perentoriamente, assumere le seguenti determinazioni.

  1. Escludere ufficialmente la “tariffa unica” R.C.A. quale soluzione, evidenziandone l’incompatibilità con la giurisprudenza C‑518/06 e con il principio europeo di libertà tariffaria, ed evitando di prestarvi qualsiasi avallo politico.
  2. Rivendicare l’attuazione piena della legge 124/2017 e del Regolamento IVASS 37/2018, ricordando che essi già prevedono sconti obbligatori e aggiuntivi a favore delle province campane a maggiore sinistrosità, espressamente individuate nell’Allegato 1.
  3. Richiamare criticamente l’esperienza fallita dell’A.C. 780, che ha dimostrato l’impraticabilità di soluzioni legislative “rigide” sulla definizione dei premi e la necessità di attenersi al quadro eurounitario, concentrando l’azione sui decreti tecnici e sull’attuazione regolamentare anziché su nuove riforme conflittuali.
  4. Sollecitare formalmente il Governo, il MIT e il MiMIT — anche per il tramite della Conferenza Stato‑Regioni — a completare in tempi certi il decreto sulla scatola nera, integrando le indicazioni dell’IVASS, dell’AGCM e del Garante per la protezione dei dati personali e ponendo la riduzione dei divari territoriali tra gli obiettivi espliciti dell’atto.
  5. Intervenire nel procedimento IC60 AGCM–IVASS (indagine conoscitiva R.C. auto 2026) con un contributo istituzionale della Regione che rappresenti le istanze dei cittadini campani, chiedendo che il completamento del decreto e la piena applicazione degli sconti ex art. 132‑ter siano inseriti tra le raccomandazioni prioritarie.
  6. Adottare un atto di indirizzo del Consiglio regionale (ordine del giorno o mozione) che impegni la Giunta a perseguire con continuità le azioni di cui ai punti precedenti e a riferire periodicamente sullo stato di avanzamento presso le competenti commissioni.
  7. Istituire un tavolo tecnico regionale di monitoraggio con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali, allo scopo di documentare in modo continuativo i differenziali tariffari e di alimentare le sedi nazionali ed europee con dati aggiornati e verificabili.

IX. Conclusioni

La strategia qui delineata è giuridicamente solida, coerente con il diritto europeo e concretamente idonea a migliorare la posizione degli assicurati campani, senza introdurre nuovi traumi normativi e senza mettere a rischio la sostenibilità del sistema assicurativo nazionale. L’alternativa reale non corre tra “riforma” e “status quo”, bensì tra la prosecuzione di un’inerzia ormai censurata anche dalla giurisprudenza di legittimità e l’esigibilità immediata di un atto amministrativo dovuto, formalmente sobrio ma di sensibile impatto territoriale. Aderire alla “tariffa unica” significa, viceversa, vincolarsi a un obiettivo irraggiungibile sin dal 2009 e politicamente esposto, mentre la presente impostazione consente di conseguire il medesimo fine in forma lecita, sostenibile e rivendicabile.

Si confida, pertanto, che codesta Amministrazione regionale voglia far propria la presente impostazione e attivarsi, nelle sedi indicate e con la fermezza che la materia impone, affinché il riequilibrio già voluto dal legislatore divenga, finalmente, diritto vivente per i cittadini e le imprese della Campania.

Con osservanza.

Barbarino Roberto

Esperto Titolo X Dlgs 209/2005, +393355396975

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