{"id":2308,"date":"2026-07-03T23:42:44","date_gmt":"2026-07-03T21:42:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mobast.it\/?p=2308"},"modified":"2026-07-03T23:42:44","modified_gmt":"2026-07-03T21:42:44","slug":"tariffaunica-nel-2026-no-grazie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mobast.it\/?p=2308","title":{"rendered":"#TariffaUnica nel 2026 ? No\u2026 grazie !"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8230;meglio l&#8217;attuazione degli artt. 132\u2011ter e 145\u2011bis del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209); completamento del Regolamento IVASS n. 37\/2018 e del decreto interministeriale MIT\u2013MiMIT sui dispositivi elettronici di bordo (\u201cscatola nera\u201d); mancata approvazione della proposta di legge A.C. 780\/2019; effetti sulle tariffe R.C.A. nelle province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento e linee d\u2019azione istituzionale per la Regione Campania.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I. Premessa e sintesi esecutiva<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la presente memoria si sottopone all\u2019attenzione del lettore una ricostruzione tecnico\u2011giuridica organica della disciplina vigente in materia di premi R.C.A. e dei relativi meccanismi di riequilibrio territoriale, al duplice fine di orientare l\u2019azione politica e di prevenire l\u2019adesione a soluzioni suggestive ma giuridicamente insostenibili.<br \/><br \/>Si rappresenta, sin d\u2019ora e con fermezza, che la questione non attiene ad un mero profilo di opportunit\u00e0, bens\u00ec ad un nodo di legittimit\u00e0 eurounitaria e di equit\u00e0 territoriale, rispetto al quale l\u2019inerzia amministrativa dello Stato produce, ogni giorno che passa, un pregiudizio concreto e quantificabile a carico degli assicurati campani.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il settore della R.C.A. incide in modo determinante sulla mobilit\u00e0, sull\u2019inclusione sociale e sulla competitivit\u00e0 economica dei territori; le province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento sopportano da anni premi mediamente pi\u00f9 elevati della media nazionale, in ragione di livelli di sinistrosit\u00e0, frode assicurativa e contenzioso superiori alla norma. A fronte di tale divario, la posizione che qui si sostiene si compendia nei cinque punti che seguono.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Inammissibilit\u00e0 della \u201ctariffa unica\u201d e relativo errore strategico.<\/strong> Qualsiasi ipotesi di \u201ctariffa unica nazionale\u201d R.C.A., uguale per tutte le province e indipendente dal rischio effettivo, \u00e8 incompatibile con il diritto dell\u2019Unione e con il principio di libert\u00e0 tariffaria <strong>sin dalla sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2009, causa C\u2011518\/06<\/strong>; essa va dunque esclusa in radice. Chi oggi la promette pubblicamente assume un impegno giuridicamente irrealizzabile da oltre quindici anni, destinato a tradursi in un grave costo politico non appena l\u2019impossibilit\u00e0 diverr\u00e0 evidente (cfr. Parte III.3).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Il riequilibrio \u00e8 gi\u00e0 diritto vigente.<\/strong> La legge 124\/2017 (artt. 132\u2011bis e 132\u2011ter CAP) e il Regolamento IVASS n. 37\/2018 prevedono gi\u00e0 sconti obbligatori \u201cbase\u201d e uno sconto aggiuntivo territoriale a favore degli assicurati virtuosi residenti nelle province a maggiore sinistrosit\u00e0, fra cui espressamente quelle campane.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manca soltanto l\u2019attuazione tecnica.<\/strong> Il sistema resta paralizzato per la mancata adozione del decreto interministeriale MIT\u2013MiMIT sulla \u201cscatola nera\u201d e per la conseguente inattuazione dell\u2019art. 145\u2011bis CAP, come certificato dall\u2019audizione IVASS del 2019 e dalla Corte di cassazione con l\u2019ordinanza n. 13725\/2024.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La via legislativa rigida \u00e8 gi\u00e0 fallita.<\/strong> Il tentativo parlamentare A.C. 780 (XVIII legislatura, 2019), volto a definire per legge i premi R.C.A., non \u00e8 stato approvato, scontando seri rilievi di incompatibilit\u00e0 eurounitaria: la sua parabola dimostra l\u2019impraticabilit\u00e0 di soluzioni normative \u201crigide\u201d sulla determinazione delle tariffe.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bastano poche modifiche ministeriali.<\/strong> \u00c8 sufficiente il completamento di alcuni atti amministrativi di rango sub\u2011legislativo \u2014 non gi\u00e0 modifiche alle leggi \u2014 per ridisegnare la distribuzione territoriale del rischio R.C.A. senza incidere sul \u201cfabbisogno\u201d assicurativo complessivo e senza alcuna riforma della legislazione primaria.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Su tali premesse, si invita ogni lettore qualificato a fare propria la strategia delineata nella Parte VIII, fondata non su nuove riforme conflittuali con il diritto UE, bens\u00ec sull\u2019esigibilit\u00e0 immediata di atti gi\u00e0 dovuti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">II. Legittimazione e interesse istituzionale della Regione Campania<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019assicurazione R.C.A. \u00e8 condizione di legalit\u00e0 della circolazione e, ad un tempo, fattore di inclusione sociale ed economica: un premio strutturalmente pi\u00f9 elevato in ragione del mero luogo di residenza si traduce in un onere regressivo, che grava in misura sproporzionata sulle fasce pi\u00f9 deboli e sulle imprese dei territori interessati, comprimendone mobilit\u00e0 e competitivit\u00e0. La Regione Campania ha pertanto un interesse diretto, attuale e qualificato a che il differenziale tariffario gravante sulle province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento sia ricondotto, con gli strumenti gi\u00e0 previsti dall\u2019ordinamento, verso la media nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale interesse non si esaurisce in una rivendicazione politica: esso trova fondamento nelle competenze regionali in materia di sviluppo economico, tutela del consumatore e coesione territoriale, ed \u00e8 esercitabile attraverso sedi istituzionali precise. La Regione pu\u00f2 e deve, in particolare: (i) sollecitare formalmente il Governo e i Ministeri competenti, anche per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; (ii) depositare un contributo istituzionale nei procedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato e dell\u2019IVASS; (iii) adottare atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta che impegnino l\u2019Amministrazione ad un\u2019azione costante in tali sedi. Il presente documento muove dal presupposto, che si ritiene incontrovertibile, secondo cui ad una posizione giuridica di vantaggio gi\u00e0 riconosciuta dalla legge deve corrispondere un\u2019azione istituzionale ferma volta a renderla effettiva.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">III. L\u2019inammissibilit\u00e0 giuridica della c.d. \u201ctariffa unica\u201d nel diritto dell\u2019Unione<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">III.1 La libert\u00e0 tariffaria come principio del diritto eurounitario<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con sentenza 28 aprile 2009, causa C\u2011518\/06, <em>Commissione c. Repubblica italiana<\/em>, la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea ha affermato che, nel settore dell\u2019assicurazione danni \u2014 ivi inclusa l\u2019assicurazione R.C.A. obbligatoria \u2014 vige un principio di libert\u00e0 tariffaria delle imprese, oggi riconducibile alla direttiva 2009\/103\/CE in materia di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile auto e, sotto il profilo dei controlli, alla disciplina sulla libert\u00e0 di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi. I sistemi nazionali di blocco o di congelamento delle tariffe R.C.A., ove non inseriti in un regime generale di controllo dei prezzi esteso all\u2019intera economia, violano gli artt. 43 e 49 del Trattato CE (oggi 49 e 56 TFUE) e la normativa europea di settore. La Corte ha cos\u00ec censurato il blocco amministrativo dei premi R.C.A. introdotto in Italia, qualificandolo come indebita compressione della libert\u00e0 tariffaria e della concorrenza tra imprese, anche di altri Stati membri. <strong>Si tratta, \u00e8 bene rimarcarlo, di un principio consolidato da oltre quindici anni: l\u2019impraticabilit\u00e0 di un blocco o di una uniformazione tariffaria settoriale non \u00e8 un\u2019opinione politica contingente, ma un dato di diritto vivente fermo sin dal 2009, che nessun legislatore o regolatore nazionale pu\u00f2 unilateralmente superare<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">III.2 La \u201ctariffa unica\u201d come prezzo amministrato vietato<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una \u201ctariffa unica\u201d R.C.A., identica per tutte le province e svincolata dai rischi effettivi (sinistrosit\u00e0, frodi, costo medio dei sinistri), si risolverebbe in un prezzo amministrato, non pi\u00f9 liberamente determinato dalle imprese in funzione del rischio assunto, e in un intervento settoriale sul solo ramo R.C.A., privo di qualsiasi giustificazione quale sistema generale di controllo dei prezzi. Una simile misura ricadrebbe, pressoch\u00e9 per definizione, nella fattispecie gi\u00e0 censurata dalla Corte in C\u2011518\/06, esponendo lo Stato italiano ad una probabile nuova procedura di infrazione e ad una verosimile condanna, con le connesse ricadute politiche e finanziarie.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Deve pertanto escludersi in radice, e senza ulteriori esitazioni, qualunque ipotesi di \u201ctariffa unica nazionale\u201d: essa non costituisce una soluzione, ma un ulteriore problema, idoneo a vanificare anche i risultati gi\u00e0 conseguibili a legislazione vigente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">III.3 L\u2019errore strategico della \u201ctariffa unica\u201d e la sua ricaduta politica<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano dell\u2019azione politica, si registra il progressivo coagularsi di consensi attorno a una proposta, di matrice regionale, imperniata sulla \u201ctariffa unica\u201d. Si deve segnalare, con la franchezza che il ruolo impone, che tale impostazione costituisce un errore strategico di rilievo, e ci\u00f2 non per ragioni di opportunit\u00e0, ma per una ragione dirimente: l\u2019obiettivo promesso \u00e8 giuridicamente precluso sin dal 2009. La \u201ctariffa unica\u201d non incontra una resistenza politica contingente, superabile con il consenso o con il negoziato, bens\u00ec un principio stabile del diritto dell\u2019Unione e una pronuncia della Corte di giustizia (causa C\u2011518\/06) che n\u00e9 il legislatore n\u00e9 il regolatore nazionale possono unilateralmente travolgere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Promettere la tariffa unica significa, dunque, promettere ci\u00f2 che l\u2019ordinamento non \u00e8 in grado di concedere.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da ci\u00f2 discende un\u2019avvertenza che si ritiene doveroso esplicitare. Non appena l\u2019impossibilit\u00e0 giuridica diverr\u00e0 manifesta \u2014 ed essa lo diverr\u00e0, inevitabilmente, alla prima verifica tecnica e di legittimit\u00e0 (in sede di redazione normativa, nei pareri dell\u2019IVASS e del Consiglio di Stato, ovvero a fronte di un rilievo di infrazione in sede europea) \u2014 il divario tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente realizzabile ricadr\u00e0, in termini di credibilit\u00e0 e di consenso, su quanti vi avranno aderito.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c8, all\u2019opposto, interesse politico oltre che istituzionale anticipare sin d\u2019ora tale esito, riposizionando l\u2019azione sull\u2019unico percorso al tempo stesso lecito ed efficace: il completamento dei decreti attuativi e la piena applicazione dell\u2019art. 132\u2011ter e del Regolamento IVASS 37\/2018.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale percorso consente di perseguire il medesimo fine politico \u2014 la riduzione del divario tariffario campano \u2014 con strumenti immediatamente esigibili, compatibili con il diritto europeo e produttivi di benefici tangibili, trasformando uno slogan destinato al fallimento in un risultato concretamente rivendicabile. La scelta, in definitiva, non \u00e8 tra ambizione e rinuncia, ma tra una promessa irrealizzabile e un risultato conseguibile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">IV. Il riequilibrio territoriale come diritto gi\u00e0 vigente: legge 124\/2017, art. 132\u2011ter CAP e Regolamento IVASS 37\/2018<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IV.1 La legge annuale per il mercato e la concorrenza<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge 4 agosto 2017, n. 124 (\u201cLegge annuale per il mercato e la concorrenza\u201d) ha modificato il Codice delle assicurazioni private, introducendo \u2014 tra l\u2019altro \u2014 gli articoli 132\u2011bis e 132\u2011ter e rafforzando il contratto base e il preventivatore pubblico. La <em>ratio<\/em> della riforma \u00e8 duplice: accrescere concorrenza e trasparenza nel settore R.C.A. e ridurre i divari territoriali di premio, premiando gli assicurati virtuosi delle province ad alto rischio. Il legislatore ha dunque gi\u00e0 compiuto, in sede primaria, la scelta di politica del diritto che oggi taluni vorrebbero \u2014 erroneamente \u2014 affidare ad una \u201ctariffa unica\u201d: il riequilibrio esiste, ed esiste nel rispetto del diritto UE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IV.2 L\u2019art. 132\u2011ter CAP: sconto obbligatorio \u201cbase\u201d e sconto aggiuntivo territoriale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 132\u2011ter CAP stabilisce che, in presenza di almeno una tra ispezione preventiva del veicolo, installazione di \u201cscatola nera\u201d o di meccanismi equivalenti e installazione di sistemi di blocco dell\u2019avviamento in caso di tasso alcolemico illegale, le imprese debbano applicare uno sconto obbligatorio \u201cbase\u201d, significativo rispetto al premio altrimenti praticato. La medesima norma demanda all\u2019IVASS l\u2019individuazione, sulla base dei propri dati e di indagini statistiche, delle province a maggiore tasso di sinistrosit\u00e0 e premio medio pi\u00f9 elevato e, con regolamento, la definizione dei criteri per uno sconto aggiuntivo a favore degli assicurati virtuosi ivi residenti che installino la scatola nera, al fine di ridurre progressivamente i differenziali di premio rispetto alla media nazionale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IV.3 Il Regolamento IVASS n. 37\/2018 e l\u2019Allegato 1<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento IVASS n. 37\/2018 ha dato attuazione a tali disposizioni, ancorando l\u2019entit\u00e0 dello sconto base alla riduzione del premio puro osservata nei portafogli dotati di dispositivi antifrode e commisurando lo sconto aggiuntivo territoriale alla differenza percentuale media tra il premio puro delle province \u201ccritiche\u201d e quello medio delle altre province. L\u2019Allegato 1 al medesimo Regolamento include, tra le province a maggiore tasso di sinistrosit\u00e0, espressamente Napoli, Caserta, Salerno e Benevento, mentre Avellino non vi rientra. Ne discende che un assicurato virtuoso residente nelle predette province campane e dotato di scatola nera ha gi\u00e0 titolo, sul piano normativo, sia allo sconto base sia allo sconto aggiuntivo territoriale: un meccanismo che integra, nei fatti, una \u201ctariffa pi\u00f9 equa\u201d per la Campania, costruita nel pieno rispetto della libert\u00e0 tariffaria e dei principi europei.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">V. L\u2019anello mancante: la mancata adozione del decreto tecnico MIT\u2013MiMIT sulla \u201cscatola nera\u201d (art. 145\u2011bis CAP)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">V.1 La scatola nera come presupposto tecnico\u2011probatorio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il pieno funzionamento del sistema di sconti e dello speciale valore probatorio della scatola nera (art. 145\u2011bis CAP) \u00e8 condizionato all\u2019adozione di decreti interministeriali \u2014 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gi\u00e0 con il Ministero dello Sviluppo economico, oggi MiMIT \u2014 che definiscano i requisiti funzionali minimi dei dispositivi, le modalit\u00e0 di raccolta, gestione e utilizzo dei dati a fini tariffari e probatori e i criteri di interoperabilit\u00e0 e portabilit\u00e0 tra imprese. Tali decreti, previsti gi\u00e0 dal d.l. n. 1\/2012 e richiamati dalla legge 124\/2017, avrebbero dovuto essere emanati in tempi definiti, ma non hanno trovato n\u00e9 completamento n\u00e9 piena operativit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">V.2 L\u2019inattuazione certificata: l\u2019audizione IVASS 2019 e la Cassazione (ord. n. 13725\/2024)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sede di audizione del 2019 sui divari territoriali, l\u2019IVASS ha espressamente evidenziato che erano \u201cattesi i decreti Mise\u2013Mit in tema di interoperabilit\u00e0 e portabilit\u00e0 della black box\u201d, sottolineando che la mancanza di tali atti ostacola il pieno dispiegarsi degli effetti della riforma concorrenziale, specialmente nelle province a premio elevato. A distanza di anni, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 13725\/2024, ha preso atto che l\u2019art. 145\u2011bis CAP \u00e8 rimasto sostanzialmente privo di attuazione proprio perch\u00e9 i decreti tecnici previsti dall\u2019art. 132\u2011ter non sono stati emanati; di conseguenza, i dati raccolti dai dispositivi non possono oggi valere come prova legale automatica, ma soltanto come elementi da valutare caso per caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il quadro \u00e8 quindi inequivoco: l\u2019architettura del riequilibrio esiste sulla carta, ma resta inerte per la mancanza di un solo atto amministrativo. \u00c8 questa, e non altra, la vera causa della persistenza dei divari a danno delle province campane.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">VI. La lezione della proposta A.C. 780 (2019): il fallimento della via legislativa rigida<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VI.1 Contenuto e finalit\u00e0 della proposta<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel 2019, nel corso della XVIII legislatura, \u00e8 stata presentata alla Camera la proposta di legge A.C. 780 (\u201cDefinizione dei premi relativi all\u2019assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore\u201d), volta ad intervenire in modo pi\u00f9 radicale sulla determinazione dei premi R.C.A.. La proposta prevedeva, in sintesi, l\u2019introduzione di un \u201cpremio base\u201d nazionale per gli assicurati senza sinistri recenti, pari al premio medio delle tre province meno care, con incremento fino ad un massimo del 20 per cento in funzione della sinistrosit\u00e0 provinciale, nonch\u00e9 un abbattimento immediato dei differenziali territoriali, prescindendo in parte dai parametri oggettivi di rischio. Significativamente, uno degli intenti dichiarati era ridurre la dipendenza del Parlamento dagli atti ministeriali connessi alla scatola nera, codificando in legge criteri rigidi di definizione dei premi e attenuando cos\u00ec il ruolo dei decreti MIT\u2013MiMIT.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VI.2 I rilievi dell\u2019IVASS e il rischio di conflitto eurounitario<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La memoria IVASS sul disegno di legge ha sollevato rilievi netti: la fissazione di un \u201cpremio base\u201d uguale per tutte le imprese, ancorato alla media delle tre province meno care maggiorata fino al 20 per cento, rischiava di tradursi in una tariffa amministrata incompatibile con il principio di libert\u00e0 tariffaria e con i principi concorrenziali europei; inoltre, la proposta non teneva adeguatamente conto delle differenze soggettive ed oggettive che legittimano i differenziali di premio, esponendo il sistema a probabili impugnative nelle sedi comunitarie. In altri termini, il tentativo di risolvere per via legislativa la questione dei divari territoriali, bypassando i decreti tecnici, rischiava di riproporre \u2014 in altra forma \u2014 il medesimo vizio gi\u00e0 censurato dalla Corte di giustizia in C\u2011518\/06.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VI.3 Il mancato sbocco e la responsabilit\u00e0 politica dell\u2019inerzia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il disegno di legge A.C. 780 non \u00e8 stato approvato n\u00e9 convertito in legge: l\u2019iter si \u00e8 arrestato, come attestano i dossier parlamentari e le memorie IVASS, in un contesto segnato da posizioni divergenti all\u2019interno della maggioranza e da una sostanziale paralisi sulle riforme tariffarie pi\u00f9 incisive. Il dibattito sulla R.C.A. e sulle scatole nere \u00e8 rimasto schiacciato tra il timore di incompatibilit\u00e0 europea, le resistenze politiche ad assumersi la responsabilit\u00e0 di una riforma percepita come \u201cpresa di posizione\u201d nei confronti di parte del mercato assicurativo e una scelta di fatto di non procedere, preferendo non modulare ulteriormente la legislazione primaria e rinviando agli atti ministeriali tecnici la soluzione dei problemi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si deve qui osservare, con la dovuta franchezza istituzionale, che in quella vicenda l\u2019inerzia \u00e8 stata preferita all\u2019assunzione di responsabilit\u00e0: il Parlamento ha gi\u00e0 previsto strumenti di riequilibrio (art. 132\u2011ter), ha valutato e non approvato una riforma radicale (A.C. 780), ma non ha preteso la piena attuazione dei decreti MIT\u2013MiMIT, lasciando i territori \u2014 e segnatamente la Campania \u2014 nell\u2019attuale situazione di incompletezza normativa. La lezione che se ne trae \u00e8 univoca e va enunciata senza ambiguit\u00e0: la leva corretta non \u00e8 una nuova legge \u201crigida\u201d, esposta a censura eurounitaria, bens\u00ec il completamento amministrativo di ci\u00f2 che la legge ha gi\u00e0 disposto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">VII. Poche modifiche ministeriali, grandi effetti territoriali: redistribuzione del rischio senza incisione sul fabbisogno assicurativo<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VII.1 Interventi tecnici, non legislativi<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla vicenda A.C. 780 discende un corollario operativo di portata decisiva: il quadro normativo primario vigente \u2014 Codice delle assicurazioni private e legge 124\/2017 \u2014 \u00e8 gi\u00e0 di per s\u00e9 idoneo a consentire una redistribuzione pi\u00f9 equa del costo del rischio, a condizione che i decreti tecnici vengano emanati e che il Regolamento IVASS 37\/2018 divenga pienamente operativo. Sono dunque sufficienti \u201cpoche piccole modifiche ministeriali\u201d \u2014 di rango regolamentare e amministrativo, e non gi\u00e0 modifiche alle leggi \u2014 e segnatamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il completamento del decreto MIT\u2013MiMIT che definisce i requisiti funzionali minimi delle scatole nere e la loro interoperabilit\u00e0 e portabilit\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>il coordinamento di tale decreto con l\u2019IVASS e con il Garante per la protezione dei dati personali, a garanzia del corretto uso dei dati, della riservatezza e della solidit\u00e0 probatoria;<\/li>\n\n\n\n<li>il vincolo, chiaro ed espresso, della misurazione degli sconti base e aggiuntivi ai parametri oggettivi gi\u00e0 indicati dall\u2019art. 132\u2011ter e dal Regolamento 37, cos\u00ec da precludere interpretazioni dilatorie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, in tutti i casi, di atti che si collocano entro la delega gi\u00e0 conferita dal legislatore: non richiedono passaggi parlamentari, non implicano alcuna riscrittura del Codice e non presentano i profili di incompatibilit\u00e0 eurounitaria che affliggerebbero tanto una \u201ctariffa unica\u201d quanto una riforma sul modello dell\u2019A.C. 780. \u00c8 questa la cifra politica e giuridica dell\u2019operazione: massima sobriet\u00e0 formale, massima efficacia sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VII.2 Distribuzione territoriale del rischio, non riduzione del fabbisogno assicurativo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre, sul punto, la massima chiarezza concettuale, anche per disinnescare in anticipo le consuete obiezioni di sostenibilit\u00e0. L\u2019adozione di tali atti <strong>non riduce il fabbisogno assicurativo complessivo<\/strong> \u2014 le imprese continueranno a coprire i sinistri secondo la propria capacit\u00e0 tecnica e patrimoniale, e nulla muta quanto a riserve e a requisiti di solvibilit\u00e0 \u2014 ma incide esclusivamente sulla <strong>distribuzione territoriale e soggettiva<\/strong> del costo. Il punto merita di essere enunciato con nettezza: non si \u201ctaglia\u201d il fabbisogno, se ne redistribuisce l\u2019onere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tre sono i meccanismi attraverso cui ci\u00f2 avviene. In primo luogo, una scatola nera normativamente definita, interoperabile e portabile consente di attribuire con maggiore precisione la responsabilit\u00e0 dei sinistri, riducendo frodi e contenzioso. In secondo luogo, il sistema di sconti base e aggiuntivi, correttamente applicato, trasferisce benefici economici verso gli assicurati virtuosi residenti nelle province \u201ccare\u201d \u2014 Napoli, Caserta, Salerno e Benevento \u2014 avvicinandone i premi alla media nazionale. In terzo luogo, i carichi tariffari legati a comportamenti sistematicamente rischiosi o fraudolenti vengono isolati e resi pi\u00f9 trasparenti, senza che i cittadini prudenti debbano sostenerne una quota sproporzionata per il solo luogo di residenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi: l\u2019intervento ministeriale non incide sul fabbisogno assicurativo complessivo, ma ne redistribuisce l\u2019onere in modo pi\u00f9 equo, nel solco del diritto europeo e della legislazione gi\u00e0 approvata dal Parlamento italiano. Giova sottolineare, con la dovuta franchezza, che un atto formalmente minore \u2014 un decreto attuativo, privo di qualsiasi incidenza sulla legislazione primaria \u2014 \u00e8 nondimeno in grado di ridisegnare in misura sensibile la mappa territoriale del rischio e del costo R.C.A., proprio perch\u00e9 le posizioni sostanziali di vantaggio sono gi\u00e0 riconosciute dalla legge e attendono unicamente l\u2019innesco tecnico. \u00c8 precisamente questa caratteristica a porre la misura al riparo dalle obiezioni ordinarie: non potendosi predicare alcuna lesione del fabbisogno e della sostenibilit\u00e0 tecnica, n\u00e9 alcun contrasto con il diritto UE, n\u00e9 alcun conflitto parlamentare, l\u2019intervento si presenta come l\u2019unico realisticamente percorribile e, ad un tempo, giuridicamente inattaccabile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">VIII. Indicazioni operative e richieste formali all\u2019azione politica regionale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla luce di quanto precede, si ritiene che la Regione Campania possa e debba, legittimamente e perentoriamente, assumere le seguenti determinazioni.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Escludere ufficialmente la \u201ctariffa unica\u201d R.C.A.<\/strong> quale soluzione, evidenziandone l\u2019incompatibilit\u00e0 con la giurisprudenza C\u2011518\/06 e con il principio europeo di libert\u00e0 tariffaria, ed evitando di prestarvi qualsiasi avallo politico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rivendicare l\u2019attuazione piena della legge 124\/2017 e del Regolamento IVASS 37\/2018,<\/strong> ricordando che essi gi\u00e0 prevedono sconti obbligatori e aggiuntivi a favore delle province campane a maggiore sinistrosit\u00e0, espressamente individuate nell\u2019Allegato 1.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Richiamare criticamente l\u2019esperienza fallita dell\u2019A.C. 780,<\/strong> che ha dimostrato l\u2019impraticabilit\u00e0 di soluzioni legislative \u201crigide\u201d sulla definizione dei premi e la necessit\u00e0 di attenersi al quadro eurounitario, concentrando l\u2019azione sui decreti tecnici e sull\u2019attuazione regolamentare anzich\u00e9 su nuove riforme conflittuali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sollecitare formalmente il Governo, il MIT e il MiMIT \u2014 anche per il tramite della Conferenza Stato\u2011Regioni \u2014<\/strong> a completare in tempi certi il decreto sulla scatola nera, integrando le indicazioni dell\u2019IVASS, dell\u2019AGCM e del Garante per la protezione dei dati personali e ponendo la riduzione dei divari territoriali tra gli obiettivi espliciti dell\u2019atto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Intervenire nel procedimento IC60 AGCM\u2013IVASS<\/strong> (indagine conoscitiva R.C. auto 2026) con un contributo istituzionale della Regione che rappresenti le istanze dei cittadini campani, chiedendo che il completamento del decreto e la piena applicazione degli sconti ex art. 132\u2011ter siano inseriti tra le raccomandazioni prioritarie.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adottare un atto di indirizzo del Consiglio regionale<\/strong> (ordine del giorno o mozione) che impegni la Giunta a perseguire con continuit\u00e0 le azioni di cui ai punti precedenti e a riferire periodicamente sullo stato di avanzamento presso le competenti commissioni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Istituire un tavolo tecnico regionale di monitoraggio<\/strong> con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali, allo scopo di documentare in modo continuativo i differenziali tariffari e di alimentare le sedi nazionali ed europee con dati aggiornati e verificabili.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">IX. Conclusioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La strategia qui delineata \u00e8 giuridicamente solida, coerente con il diritto europeo e concretamente idonea a migliorare la posizione degli assicurati campani, senza introdurre nuovi traumi normativi e senza mettere a rischio la sostenibilit\u00e0 del sistema assicurativo nazionale. L\u2019alternativa reale non corre tra \u201criforma\u201d e \u201cstatus quo\u201d, bens\u00ec tra la prosecuzione di un\u2019inerzia ormai censurata anche dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 e l\u2019esigibilit\u00e0 immediata di un atto amministrativo dovuto, formalmente sobrio ma di sensibile impatto territoriale. Aderire alla \u201ctariffa unica\u201d significa, viceversa, vincolarsi a un obiettivo irraggiungibile sin dal 2009 e politicamente esposto, mentre la presente impostazione consente di conseguire il medesimo fine in forma lecita, sostenibile e rivendicabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si confida, pertanto, che codesta Amministrazione regionale voglia far propria la presente impostazione e attivarsi, nelle sedi indicate e con la fermezza che la materia impone, affinch\u00e9 il riequilibrio gi\u00e0 voluto dal legislatore divenga, finalmente, diritto vivente per i cittadini e le imprese della Campania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con osservanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Barbarino Roberto<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esperto Titolo X Dlgs 209\/2005, +393355396975<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8230;meglio l&#8217;attuazione degli artt. 132\u2011ter e 145\u2011bis del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209); completamento del Regolamento IVASS n. 37\/2018 e del decreto interministeriale MIT\u2013MiMIT sui dispositivi elettronici di bordo (\u201cscatola nera\u201d); mancata approvazione della proposta <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.mobast.it\/?p=2308\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">  #TariffaUnica nel 2026 ? 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