{"id":1622,"date":"2013-04-19T08:59:53","date_gmt":"2013-04-19T06:59:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mobast.org\/attivisti\/?p=1622"},"modified":"2015-01-17T01:17:25","modified_gmt":"2015-01-16T23:17:25","slug":"dalle-proteste-alle-proposte-la-versione-di-mo-bast-aggiornamento-continuo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mobast.it\/?p=1622","title":{"rendered":"Dalle proteste alle proposte&#8230;. La versione di MO BAST! (aggiornamento continuo)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Dopo aver letto con attenzione quanto sinora proposto dalle altre associazioni <a title=\"Le proposte esposte da Enzo Ferrante\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=J25AAqYHxWw&amp;list=UUQEikIrEi3vdYNLNI61PAlg&amp;index=12\"> (vedi le 6 proposte di Federconsumatori)<\/a> mi permetto di illustrarVi la Ns. posizione in merito al \u201cCARO RCA\u201d, facendo una piccola disamina anche delle cause dello status quo.<br \/>\n<!--more-->Gi\u00e0 precedentemente\u00a0<a title=\"spunto di riflessione\" href=\"http:\/\/www.mobast.it\/?p=1561\">ho pubblicato una mia &#8220;riflessione\u201d<\/a> del perch\u00e9 le compagnie assicurative siano diventate \u201cACCUMULATORI DI LIQUIDITA\u2019\u201d e non pi\u00f9 dei professionisti della \u201cVALUTAZIONE DEL RISCHIO\u201d inteso come calcolo e preventivazione dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">V\u2019\u00e8 una multifattorialit\u00e0 in questa trasformazione che non sto qui a spiegare ma che posso accennare in piccoli ma chiari punti: Evoluzione della vigente Legge in materia (il Codice delle Assicurazioni, Dlgs 209\/2005, un decreto legislativo redatto dal Governo avendo avuto delega \u201ca tempo\u201d dal Parlamento) con modifica dei meccanismi di accumulo delle \u201criserve tecniche\u201d, instaurazione del famigerato \u201cRISARCIMENTO DIRETTO\u201d con meccanismi di compensazione \u201ca forfait\u201d stabiliti annualmente da comitati \u201cterzi\u201d.<br \/>\nProprio con l\u2019avvento del c.d. Risarcimento Diretto, la posizione dell\u2019assicurato si \u00e8 sovrapposta con quella del danneggiato generando storture di vario genere, sia dal punto di vista legale\/giurisprudenziale che da quello di etica\/privacy\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 voluto far passare il messaggio che il danneggiato \u00e8 in primis un assicurato per cui \u201cil tuo assicuratore\u201d \u00e8 anche \u201cil tuo patrocinatore\/avvocato\u201d ovvero colui che dovrebbe curare i tuoi interessi.<br \/>\nTale stortura ha consegnato \u201cil parco buoi\u201d degli assicurati nelle mani delle assicurazioni che hanno messo in atto tutti gli strumenti di Legge (e non solo) per poter comprimere i diritti degli stessi con l\u2019intento (solo di facciata) di ridurre i costi delle polizze\u2026 si \u00e8 assistito nel tempo, allora, a risarcimenti pi\u00f9 veloci ma anche pi\u00f9 facili alimentando meccanismi truffaldini non contrastati da un lato e ricattatori dall\u2019altro, non volendo assicurare poveri cittadini che, pur rimanendo coinvolti loro malgrado in sinistri SENZA COLPA, diventavano un onere a carico della stessa compagnia in virt\u00f9 del richiamato meccanismo di compensazione a forfait di cui prima\u2026<br \/>\nQueste precisazioni sono importanti poich\u00e9 se non si comprende la radice del problema poco si potr\u00e0 argomentare per contrastare l\u2019elevato costo delle polizze RCA.<br \/>\nLa Ns. proposta, allora, spazia su vari aspetti del mondo assicurativo: logistico, giuridico, normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qui il <a title=\"Le proposte di MO BAST!\" href=\"http:\/\/youtu.be\/9J0d_hMEruA\"> video<\/a> del Ns. intervento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aspetto LOGISTICO:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una forte compressione dei diritti dell\u2019assicurato avviene non consentendo allo stesso di poter esercitare il proprio diritto\/dovere in regime di libera concorrenza. Nel SUD ci\u00f2 accade in quanto si \u00e8 dinanzi ad una vera e propria DESERTIFICAZIONE AGENZIALE laddove le assicurazioni hanno l\u2019obbligo a contrarre su tutto il territorio nazionale MA NON AD AVERE INTERMEDIARI sul territorio\u2026<br \/>\nUrge, pertanto, una corretta definizione di \u201cterritorio\u201d dal punto di vista Legislativo anche perch\u00e9 analoga definizione gi\u00e0 avviene fiscalmente da parte dello Stato (\u201cPROVINCIA DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE\u201d) che economicamente (\u201cRESIDENZA\u201d) ai fini del calcolo tariffario.<br \/>\nSe volessimo sovrapporre le precedenti definizioni ci troveremmo in situazioni limite per cui renderemmo lecita l\u2019esistenza di una sola agenzia generale nella provincia di Napoli, al servizio di ben 3 milioni di persone o di una sola agenzia generale in quella di Salerno, con l\u2019opportunit\u00e0 di un assicurato di percorrere circa 100Km per contrarre una polizza\u2026<br \/>\nUn chiaro concetto di territorio, giuridicamente gi\u00e0 utilizzato per l\u2019attribuzione del \u201cgiudice naturale\u201d od in ambito amministrativo per il controllo delle votazioni \u00e8 il distretto di Corte D\u2019Appello ove si risiede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto la prima proposta, in ordine logico, \u00e8: \u201cIl territorio di pertinenza relativo ai rapporti tra cittadino ed assicuratore \u00e8 il distretto di Corte D\u2019Appello comprendente il comune di residenza del cittadino stesso.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diretta conseguenza di questa prima proposta:<br \/>\n1) Le compagnie di assicurazione, al fine di consentire l\u2019esercizio di diritto\/dovere di \u201ccontrazione rischio RCA\u201d debbono esser presenti sul territorio con un numero di intermediari pari ad 1 ogni 100.000 abitanti; a tale obbligo non sono sottoposte le compagnie di assicurazione operanti on-line e quelle che hanno una quota di mercato inferiore al 3%, che comunque debbono consentire la contrazione del rischio a distanza, via R\/R o PEC; (tale applicazione aumenterebbe a dismisura la concorrenza assicurativa, specie al SUD oltre a migliorare il numero di occupati nel settore);<br \/>\n2) Le compagnie di assicurazione debbono avere collaboratori\/fiduciari operanti sul territorio; non possono pretendere che un cittadino porti il proprio veicolo a periziare in ogni dove cos\u00ec come non possono pretendere che un lesionato si rechi presso chiss\u00e0 quale ambulatorio medico per l\u2019espletamento degli accertamenti medici ex lege (tale proposta aumenterebbe il numero di fiduciari sarsi sul territorio evitando \u201cpericolosi\u201d accentramenti di incarichi laddove \u00e8 evidente che esistino centri peritali e medici con un carico enorme di sinistri che giocoforza non possono essere gestiti con la dovuta attenzione\/qualit\u00e0)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aspetto GIURIDICO:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posto che non deve esser fatta confusione tra assicurato e danneggiato, spesso e volentieri le compagnie assicurative lamentano un elevato numero di truffe o meglio di \u201csinistri connessi con fenomeni criminosi\u201d ai quali fa riferimento la statistica ISVAP del 19\/9\/2012. Non \u00e8 chiaro se risultino tali sugli esiti di indagini interne delle compagnie o, piuttosto, su mere denunce degli assicurati e delle Compagnie stesse, ovvero (come correttamente dovrebbe essere in uno Stato di diritto) si tratti di dati dedotti all\u2019esito di indagini dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e della celebrazione dei relativi procedimenti per truffa, conclusi con sentenze passate in cosa giudicata.<br \/>\nEbbene, per diretta conoscenza del settore, le truffe solitamente avvengono perch\u00e9 il presunto truffatore riesce a superare indenne lo \u201cspatium deliberandi\u201d delle compagnie ed iniziare, quindi, un giudizio (di solito presso i Giudici di Pace i cui emolumenti sono proporzionali al numero di sentenze emesse).<br \/>\nEbbene se si riuscisse a meglio definire il \u201cmodus operandi\u201d dei protagonisti del meccanismo risarcitorio si potrebbero meglio controllare e gestire le forzature al sistema.<br \/>\nNon sarebbe consentito, quindi, al danneggiato di non consentire la visione del veicolo oggetto di risarcimento entro i tempi di \u201cmessa a disposizione\u201d stabiliti dalla Legge (oggi 5 giorni ma si dovrebbe ritornare agli 8 giorni precedenti), pena la improcedibilit\u00e0 al giudizio e la immunit\u00e0 della compagnia da qualsivoglia sanzione da parte dell\u2019Organo di Vigilanza\u2026anche nel caso in cui la stessa compagnia intervenga oltre i tempi di \u201cmessa a disposizione\u201d alla stessa DEVE ESSER CONSEGNATA (in modo semplice, via PEC o tramite un portale WEB) LA PROVA DEL DANNO ed in caso di documentazione fotografica la stessa DEVE essere quella originale (ovvero inalterata rispetto al \u201cmedium\u201d utilizzato).<br \/>\n<strong>Con questa piccolo accorgimento si eviterebbero le furberie di danneggiati e professionisti del settore che impediscono la visione del mezzo ed attivano prontamente un\u2019azione giudiziale atta a \u201cforzare\u201d le compagnie al risarcimento del danno.<\/strong><br \/>\nStesso discorso gi\u00e0 avviene per quanto concerne le lesioni a persona solo che le compagnie sono poco attrezzate e non indicano medici fiduciari operanti sul \u201cterritorio\u201d impedendo il corretto svolgimento degli accertamenti medici.<br \/>\nAltro punto, giuridicamente importante, \u00e8 la definizione dei \u201cplayer\u201d del settore ovvero di tutte le figure (professionali e non) che entrano nella gestione del risarcimento del danno.<br \/>\n<strong>Fino al 2012 era (e tutt\u2019ora \u00e8) consentito a chicchessia il \u201cpatrocinio stragiudiziale\u201d dei danneggiati consentendo anche ad operatori \u201cpoco professionali\u201d la gestione di danni anche a volta complessi\u2026 Cos\u00ec come si pretende che un\u2019assicuratore od un broker sia iscritto al RUI presso l\u2019IVASS bisogna pretendere che gli operatori del settore siano \u201ccertificati\u201d. A tal fine il legislatore ha messo a disposizione la legge 4\/2013 relativa alle \u201cprofessioni non ordinistiche\u201d. V\u2019\u00e8 proprio la figura del \u201cpatrocinatore stragiudiziale\u201d (come da normativa UNI11477) che dovrebbe esser legata a doppio filo ad un comportamento \u201ceticamente corretto\u201d a garanzia sia dei danneggiati che delle compagnie di assicurazioni.<\/strong><br \/>\nTale accorgimento si lega a doppio filo all\u2019instaurazione di un portale WEB prima accennato e di seguito meglio descritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nulla andrebbe variato in merito alla tempistica della gestione dei danni ovvero nei tempi di prescrizione del sinistro e se ci\u00f2 volesse esser fatto andrebbe rivisto con una compressione tempistica al massimo di un anno, considerato che un sinistro denunciato dopo 6 mesi gi\u00e0 di per s\u00e9 verrebbe segnalato dal neo istituito ufficio antifrode.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analoga inutilit\u00e0 ha la proposta di abolizione di cessione del credito , sia perch\u00e9 contraria agli articoli del Codice Civile dal. 1260 al 1265 (prevalenti sulle Leggi) sia perch\u00e9 darebbe ancora una volta troppo potere \u201ccontrattuale\u201d alle compagnie assicurative che, comportandosi in modo onnivoro, stanno colonizzando anche il mercato dell\u2019autoriparazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aspetto NORMATIVO:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019aspetto normativo \u00e8 quello pi\u00f9 complesso ed articolato ma anche pi\u00f9 efficace il cui intervento va inquadrato in varie aree di interesse:<br \/>\n1) oneri accessori legati al costo delle polizze;<br \/>\n2) oneri accessori legati al costo del risarcimento dei danni;<br \/>\n3) oneri accessori legati alla gestione giudiziale delle liti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) oneri accessori legati al costo delle polizze<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il costo delle polizze oggi \u00e8 gravato da una tassazione fino al 16% per imposta provinciale e del 10.50% per contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Tale collegamento percentuale senza un cap (tetto) di sbarramento porta ad un duplice danno: non solo aumenta il costo della polizza agli assicurati di per s\u00e9 gi\u00e0 danneggiati da tariffe esose ma non sensibilizza le amministrazioni competenti alla problematica poich\u00e9 non verrebbe a crearsi un conflitto di interessi !!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto una proposta, di facile accoglimento, sarebbe quella di bloccare l\u2019importo massimo di tassazione su una polizza R.C.A. in base al costo medio nazionale (stimato in circa 450,00 euro) aumentato del 25% ovvero avendo come soglia massima di tassazione \u20ac 562,25\u2026 Ovvero non pi\u00f9 di 90 euro per la provincia competente (16%) e non pi\u00f9 di 59 euro per il S.S.N. (10,5%) per tutte quelle polizze che eccedono il tetto di 562,25. Cos\u00ec facendo da subito si otterrebbe un abbattimento dell\u2019importo nelle regioni interessate dal caro RCA di circa l\u20198%<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si potrebbe pensare ad un analogo meccanismo anche per il calcolo delle provvigioni agenziali, poich\u00e9 in un mercato desertificato come quello del SUD sembra assurdo che ci siano poche agenzie che fatturino in media il doppio dei loro colleghi del NORD (in media il fatturato agenziale annuo al SUD \u00e8 di 1.600.000,00 euro a fronte di 800.000,00 euro al NORD). Considerando il meccanismo di cui sopra e vista l\u2019obbligatoriet\u00e0 della RCAuto (per cui un agente non in concorrenza con altri difficilmente applica sconti ai tartassati cittadini del SUD, anzi cerca sempre di appioppare le polizze \u201cconducente\u201d perch\u00e9 senn\u00f2 non diversifica guadagnandoci) si potrebbe bloccare ad un massimo di circa 60-70 euro la provvigione per ogni polizza RCA, imputando la quota in eccesso ad uno sconto di polizza. Cos\u00ec facendo da subito si otterrebbe un abbattimento dell\u2019importo nelle regioni interessate dal caro RCA di un ulteriore 4%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(continua&#8230;)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo aver letto con attenzione quanto sinora proposto dalle altre associazioni (vedi le 6 proposte di Federconsumatori) mi permetto di illustrarVi la Ns. posizione in merito al \u201cCARO RCA\u201d, facendo una piccola disamina anche delle cause dello status quo.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1808,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"_import_markdown_pro_load_document_selector":0,"_import_markdown_pro_submit_text_textarea":"","footnotes":""},"categories":[22],"tags":[43,40],"class_list":["post-1622","post","type-post","status-publish","format-aside","has-post-thumbnail","hentry","category-normativa","tag-inevidenza","tag-think-tank","post_format-post-format-aside"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1622"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1622\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1808"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mobast.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}